Le riforme del lavoro – Intervista al Prof. Roberto Pessi

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Gentile Prof. Pessi, innanzitutto vorrei ringraziarla per la disponibilità accordatami e per la gentilezza a condividere con Universitarian la sua esperienza: sarà di fondamentale aiuto per comprendere meglio, anche da un punto di vista tecnico, cosa sono e cosa comporteranno le recenti riforme del lavoro. Vorrei iniziare chiedendole di fare una breve introduzione dell’argomento per inserirlo nel contesto politico, economico e giuridico in cui ci troviamo.

La manovra contenuta nella legge di stabilità 2015 offre, seppur nel contesto di incertezza connesso al complesso iter attuativo, nonché affaticato anche dalla dialettica con la Commissione Europea, un quadro di riforme assai significativo, in una sistematica redistributiva che opera uno spostamento di risorse dalle rendite e dai servizi inefficienti al sistema produttivo ed al lavoro.

Il disegno nel suo complesso ha una sua forte identità, certo non sempre agevolmente condivisibile dagli operatori del Diritto del Lavoro, espropriati di certezze storiche (quali, per tutte, la concertazione-contrattazione con i sindacati, specie con quelli Confederali) anche in ordine agli statuti protettivi elaborati per sedimentazioni progressive nell’arco dell’ultima metà del secolo, ma comunque solido nelle premesse (seppur non dimostrate quanto all’effettività sia economica che sociale).

Logicamente, peraltro, la manovra, per ciò che attiene alla nostra materia, va collocata, a fini di un equo commento, nel contesto dei provvedimenti che l’hanno preceduta e di quelli che la seguiranno (in particolare il cd Jobs Act ed i futuri incerti decreti attuativi).

Entrando nel merito delle riforme, data la vastità della materia, le proporrei di concentrarci solo su alcuni punti. Ambito sicuramente caro a noi giovani, vorrei chiederle delucidazioni sul provvedimento di inizio anno sul contratto a tempo determinato e sull’apprendistato (d.l. n. 34/2014, conv. in l. n. 78/2014).

Va certamente espresso un giudizio positivo su quella parte del decreto, licenziato dal Governo lo scorso marzo, relativa alla acausalità dei contratti a termine, non più limitata al primo rapporto tra le parti, ma estesa anche ai successivi rinnovi (confermandone la sicura “vocazione occupazionale”); poi, replicata anche per la somministrazione a tempo determinato.

Si tratta, certamente, di un intervento che, specie se collocato nell’attuale congiuntura economica caratterizzata da “drammatici”– e sempre crescenti – livelli di disoccupazione, specie giovanile, appare di buon senso, in quanto tenta di incrementare le occasioni di occupazione (anche se discontinua), riducendo, a fini di produzione-incremento dell’offerta di opportunità, l’area del “rischio conversione”, che per molto tempo ha accompagnato l’utilizzo del contratto a tempo determinato.

Non sembra, a tal proposito, che la novella possa incorrere in censure di illegittimità per contrasto con la normativa comunitaria, tra i cui propositi, occorre ricordarlo, vi è anche quello della prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Depone in tal senso il duplice limite posto all’utilizzo del tipo contrattuale in parola: l’uno, inerente la durata massima tra le stesse parti (confermata nei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi); l’altro, relativo alla percentuale massima di utilizzabilità di lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato (fissata, con percentuale derogabile da parte della contrattazione collettiva, al 20%).

Anche riguardo a tale secondo limite, peraltro, sembrano eccessive, in questo contesto, le obiezioni di chi ritiene insufficiente la sanzione (solo economica) che accompagna il superamento del limite percentuale.

In proposito, del resto, la c.d. “delega lavoro” (il c.d. Jobs Act), recentemente approvata dal Senato conferma trattarsi di una previsione di carattere “emergenziale”, connessa cioè al contesto economico di riferimento, il cui scopo è quello di prevenire il “timore” del datore di lavoro in ordine al contenzioso sempre posto in essere al momento della scadenza del termine, sia quanto alla legittimità dell’apposizione dello stesso, sia quanto alla successione dei rapporti ed alle percentuali (di volta in volta consentite dalla legge e/o dall’autonomina collettiva) di utilizzo di questa tipologia rispetto alla consistenza dell’organico aziendale.

Più problematico, invece, appare il giudizio in merito a quella parte del decreto dedicata all’apprendistato, non tanto per il contenuto delle modifiche, quanto per le questioni che restano ancora aperte in relazione all’implementazione della relativa disciplina.

Certamente positivo è il recupero della rilevanza della formazione in azienda. Il rilancio dell’apprendistato, infatti, passa necessariamente per la semplificazione dell’istituto, che, in questa fase, è operata principalmente mediante la flessibilizzazione del processo formativo nel rapporto fra servizio pubblico e azienda.

Sennonché, questo processo sconta inevitabilmente, da una parte, la perduranza della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di formazione professionale; e, dall’altra, nell’ambito dell’annunciata ed attesa ampia riforma del titolo V, la persistenza di una perdurante complessità nel rapporto tra Stato e Regioni, specie in ordine alla materia della formazione professionale (che tra l’altro investe il governo dell’istruzione negli istituti tecnici e delle università, specie in ordine al tema dell’alternanza scuola-lavoro), e, conseguentemente, l’esigenza di una manutenzione straordinaria dell’istituto nelle sue tre diverse declinazioni.

Rischia di non avere maggior fortuna l’ulteriore novità, che – derogando i limiti di età nell’ambito della sperimentazione già contemplata dal c.d. decreto Carrozza (d.l. n. 104/2013, conv. in l. n. 128/2013) ma, di fatto, ancora da avviare – è intesa a promuovere il sistema dell’alternanza, cui si è accennato, per le classi quarta e quinta della scuola secondaria superiore, stante il suo legame indissolubile con una riforma – quella della scuola – che ancora stenta a venire.

La verità è che l’insieme delle norme contenute nel decreto dello scorso marzo si muove solo timidamente verso quell’integrazione tra scuola e lavoro propria del modello tedesco che si intenderebbe “importare” anche nel nostro Paese, necessitando ancora di ulteriori interventi di revisione, che consentano un reale avvio di nuove esperienze, ed un rodaggio produttivo di quelle già avviate. In sostanza, ciò che manca è una “visione d’insieme”, che indichi la compiutezza, l’effettività e la continuità del sistema di regole, senza che lo stesso sia esposto a continue “ondate sismiche” o a pluralità indistinte ed incontrollabili di variazioni interpretative e/o attuative.

Al centro del dibattito politico e mediatico vi è senza dubbio l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Quali sono le problematiche che circondano questa disposizione? Qual è la sua concreta rilevanza?

Al centro del dibattito, come è noto, si è collocato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, assunto dal Premier come “totem ideologico” da rimuovere (senza effettiva volontà/possibilità di farlo, e comunque solo limitatamente ai futuri neo-assunti con il futuro contratto a tutele crescenti), e difeso “ideologicamente” dalla sinistra storica (ed in particolare dalla Cgil e dalla Fiom) come sintesi virtuosa della dignità del prestatore d’opera.

Ora, è chiaro agli addetti ai lavori che il tema di confronto è assai più ridotto e si limita all’alternativa tra reintegro e sanzione economica risarcitoria nella sola ipotesi del licenziamento economico.

Lo strappo iniziale, infatti, che immaginava di poter escludere dal reintegro anche i licenziamenti c.d. disciplinari, è stato ricomposto all’interno del partito di maggioranza, per via di una mediazione che sostanzialmente riconferma in quest’area l’impianto della riforma del ’92, salvo meglio ridefinire le fattispecie, in cui, alla declaratoria di illegittimità del recesso per giustificato motivo soggettivo, corrisponda il reintegro, e quelle nelle quali, invece, si dia luogo solo ad una sanzione economica.

Alla fine, dunque, in termini di modifiche normative, “tanto rumore per nulla” (o, se preferite, per assai poco).

Fermo il dubbio sull’effetto che avrebbe avuto un intervento sull’art. 18 che avesse effettivamente soppresso il reintegro (salvo per le discriminazioni, tra l’altro, tutelabili per via di diritto comune con la nullità) quanto alla promozione di nuova occupazione e di nuovi investimenti (anche dall’estero), resta il dato tecnico di una modifica normativa marginale (proiettata, quanto alla sua prima applicazione, in un lontano futuro), che, peraltro, ha già generato un vivacissimo contenzioso sociale.

Orbene, che la modifica sia marginale risulta chiaro ad ogni operatore della nostra materia. Il licenziamento economico nelle imprese medio-grandi è sempre attratto dai licenziamenti collettivi (laddove la soglia è assai ridotta, cinque in centoventi giorni); se poi operato isolatamente è per lo più dettato da effettivo (ovvero ben ricercato) motivo organizzativo; il contenzioso eventuale così si concentra, semmai, più che sull’effettività del motivo, sulla scelta del lavoratore.

Il vero nodo del dilemma reintegro-non reintegro è, quindi, tutto nei licenziamenti così detti disciplinari; qui i margini di discrezionalità del giudizio sono amplissimi e favoriscono conclusioni difformi su fattispecie analoghe, con disagio collettivo per l’evidente incertezza in ordine ai comportamenti dovuti.

Ed allora perché l’intervento? E perché pagare un prezzo così elevato in termini di conflitto collettivo nel partito di maggioranza e con la parte più rappresentativa del movimento sindacale?

Forse, la realtà è che l’obiettivo non era e non è quello di operare effettive modifiche normative, bensì proprio quello di provocare un conflitto che abbia per oggetto, non il merito, ma le ideologie, ovvero che prospetti la proposta di discutere del contenuto delle riforme, non della loro qualificazione come di “destra” o di “sinistra”.

Come ultima domanda, vorrei chiederle di condividere con Universitarian qualche sua considerazione finale sulla manovra, in particolare sulle conseguenze pratiche e sulle sue prospettive future.

Volendo trarre una qualche conclusione sembra, anzitutto, che gli approfondimenti dovranno attendere i decreti attuativi. Il percorso di concretizzazione della delega sarà lungo, sofferto ed articolato; sconterà l’evolversi degli equilibri politici interni al Partito Democratico, alla maggioranza, al Parlamento; sarà condizionato dai margini di manovra che ci saranno concessi dall’Unione Europea, dagli andamenti dell’economia, dalle risorse disponibili.

Nell’ambito di questo percorso indicazioni significative verranno anche dal mercato del lavoro; qui, e da subito, si potrà misurare l’impatto della neutralizzazione del fattore lavoro dall’imponibile Irap; ancora qui si vedranno gli effetti degli incentivi alle assunzioni introdotti dai precedenti esecutivi, sino ad ora poco incisivi, ma oggi posti a regime; sempre qui si verificherà l’impatto di “Garanzia Giovani”, il cui avvio è stato rallentato da incertezze di impianto ed inerzie regionali.

Sul procedere delle riforme avrà un peso importante anche l’andamento dei consumi. Il consolidamento del “bonus degli ottanta euro” dovrebbe porsi come primo effetto moltiplicatore della ripresa; l’eventuale accelerazione del progetto del “tfr in busta paga”, insieme al varo del nuovo “bonus bebè” dovrebbe incrementare l’effetto volano. Sinergica per la ripresa produttiva dovrebbe poi essere la normalizzazione del pagamento alle imprese dei debiti della pubblica amministrazione.

Alla fine il Paese potrebbe riprendere il suo cammino; e le riforme sul lavoro giungere a buon fine in un clima più condiviso di superamento dei conflitti sociali e sindacali.

Aiuterebbe un’informazione più misurata, meno orientata al clima “forcaiolo” della ricerca del colpevole ad ogni costo. Aiuterebbe un ripensamento dei tempi del controllo (sul dissesto idrogeologico, sui lavori pubblici, sulla corruzione), più preventivo per fare e fare bene, meno successivo, laddove la repressione non educa e non ripristina la vita o la ricchezza perduta.

In ogni caso, qualsiasi sia l’esito finale delle riforme di questo esecutivo (buone o cattive, giuste o sbagliate), ed in particolare di quelle, tante, che interessano la nostra materia, ad esse andrà riconosciuto un pregio: quello di aver aperto, nella loro fase di gestazione, un dibattito sul merito dei provvedimenti proposti, ancorato ai valori da difendere nel concreto svolgersi dell’esistente, accantonando quelle preclusioni ideologiche che avevano alimentato il pensiero dell’ultimo cinquantennio.

Al processo ha certo, e significativamente contribuito il fallimento delle scienze economiche, mai così evidente e mai così drammatico. Né ad esso risulta estraneo il deterioramento, forse irreversibile, degli equilibri internazionali, con tutte le conseguenze sui flussi dei migranti e sugli approvvigionamenti energetici.

Ed è proprio la gravità della crisi, specie sul versante occupazione, che, distruggendo via via certezze in ordine alla strumentazione classica per il suo contrasto e superamento, promuove una rifondazione anche della nostra materia partendo dai fondamentali.

Non potremo farlo noi, sia per età, che per sedimentazioni culturali; questo è compito della nuova generazione dei giuslavoristi, cresciuta in una dimensione internazionale ed in un contesto già globalizzato.

Spetta a noi, tuttavia, liberarla da condizionamenti e complessi (spesso imputabili al rispetto per l’età), perché possa esprimere, con fantasia, una sistematica innovativa idonea a riformulare l’essere ed il dover essere del nostro Diritto del Lavoro.

Arnaldo Mitola

Un ringraziamento al Prof. Raffaele Fabozzi

Immagine

http://didattica.giurisprudenza.luiss.it/docenti/cv/10400

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